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Derivati e leva finanziaria nei fondi

29 Marzo 2013 08:00

financialounge -  derivati euro giappone leva finanziaria mercati azionari strumenti finanziari yen
ultimi tempi si è giustamente sottolineato il pericolo dello scoppio di una bolla dei derivati. Un evento che, qualora prendesse effettivamente corpo, comporterebbe la quasi certa deflagrazione dell’intero sistema finanziario internazionale: basti pensare che le ultime stime americane sul controvalore dei derivati è pari a circa 640 mila miliardi di dollari, cioè circa 40 volte il PIL statunitense.

Anche per questo, molti risparmiatori sono preoccupati dell’uso dei derivati nei fondi comuni e nei comparti di Sicav. Va detto, per prima cosa, che l’uso di derivati non solo non è di per sé nocivo ma, anzi, può rappresentare un utile strumento per l’ottimizzazione del portafoglio del gestore.

Proviamo ad ipotizzare un gestore di un fondo azionario Giappone che a fine maggio 2012 sia investito al 100% in azioni quotate alla Borsa di Tokyo con l’indice Nikkei 225 a quota 8.542 punti e con il cambio euro / yen a 97,66. Supponiamo che intenda proteggersi dal rischio di cambio perché immagina che lo yen possa deprezzarsi verso la moneta unica europea e sottoscriva un derivato swap per annullare il rischio di cambio.

Al 13 marzo 2013, con l’indice Nikkei 225 a quota 12.239 punti il gestore avrebbe potuto realizzare un guadagno del 43,28% grazie alla immunizzazione dell’effetto del cambio: infatti senza l’uso del derivato swap il rendimento si sarebbe limitato al 12,31% per effetto della svalutazione del 21,6% dello yen sull’euro.

Tornando all’uso dei derivati, va ricordato, in secondo luogo, che i fondi comuni e i comparti di Sicav rispettano le rigorose normative europee in tema di investimento in base alle regole Ucits III e Ucits IV le quali impongono un uso massimo dei derivati in portafoglio pari a due volte il patrimonio in gestione. Questo limite garantisce che il gestore non abusi dell’utilizzo dei derivati come infatti dimostrano le statistiche sui fondi in base alle quali emerge che il ricorso ai derivati è adottato con una leva compresa di solito tra l’1,2 e l’1,5, e quindi anche ben al di sotto dei limiti massimi consentiti.

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