Piani Individuali di Risparmio
PIR, arrivano i chiarimenti del MEF: ok ai minori intestatari
Su sollecitazione delle associazioni di categoria, il Ministero ha diffuso un documento per fare luce su alcuni punti relativi ai Piani individuali di risparmio.
5 Ottobre 2017 16:54
A dieci mesi dal lancio, il Ministero delle Finanze ha diffuso una nota per chiarire alcuni punti relativi ai Piani individuali di risparmio (PIR). Probabilmente il punto più interessante del documento, arrivato dopo le sollecitazioni delle associazioni di categoria, riguarda la possibilità per un minorenne di essere intestatario di un PIR. Tuttavia, il MEF ha sottolineato che ogni individuo può avere al massimo un solo PIR nello stesso momento.
Lo stesso documento fa poi chiarezza in caso di trasferimento all’estero della residenza del titolare. In questo caso, ai redditi realizzati dal momento in cui ha efficacia il cambio di residenza si applicano le regole ordinarie previste per i soggetti non residenti in Italia. Un’altra richiesta di chiarimenti riguardava le conseguenze in caso di decesso del titolare del PIR prima della maturazione dei 5 anni, periodo previsto dalla legge per usufruire delle agevolazioni sul rendimento. In questa evenienza, agli eredi non viene chiesto di pagare i capital gain maturati fino alla data di successione.
Il MEF ha specificato, inoltre, che anche le società fiduciarie possono costituire un PIR. Inoltre, le linee guida riguardano anche aspetti relativi alle modalità di costituzione, alla cessione e rimborso dei prodotti acquistati tramite PIR. A breve, dopo il documento contenente i chiarimenti, spetterà all’Agenzia delle Entrate diffondere le istruzioni da destinare agli uffici che si occuperanno dei Piani individuali di risparmio.
Lo stesso documento fa poi chiarezza in caso di trasferimento all’estero della residenza del titolare. In questo caso, ai redditi realizzati dal momento in cui ha efficacia il cambio di residenza si applicano le regole ordinarie previste per i soggetti non residenti in Italia. Un’altra richiesta di chiarimenti riguardava le conseguenze in caso di decesso del titolare del PIR prima della maturazione dei 5 anni, periodo previsto dalla legge per usufruire delle agevolazioni sul rendimento. In questa evenienza, agli eredi non viene chiesto di pagare i capital gain maturati fino alla data di successione.
Il MEF ha specificato, inoltre, che anche le società fiduciarie possono costituire un PIR. Inoltre, le linee guida riguardano anche aspetti relativi alle modalità di costituzione, alla cessione e rimborso dei prodotti acquistati tramite PIR. A breve, dopo il documento contenente i chiarimenti, spetterà all’Agenzia delle Entrate diffondere le istruzioni da destinare agli uffici che si occuperanno dei Piani individuali di risparmio.
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