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Le tasse da pagare sui Bitcoin, ecco quando e quanto si deve sborsare

Il Bitcoin è considerato dal Fisco come una normale valuta internazionale. Di conseguenza è soggetto alla consueta tassazione riservata alle rendite finanziarie. Ecco come fare in dichiarazione dei redditi

25 Marzo 2021 14:24

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Non si ferma la volatilità sul Bitcoin. Ieri, dopo che Tesla ha annunciato che stava iniziando ad accettare pagamenti con la criptovaluta, il Bitcoin ha raggiunto un massimo giornaliero di 57mila dollari. Oggi è arrivata la correzione, con un deciso -9% e con il valore che scende a 51.800 dollari. Nelle ultime settimane è cresciuto l’interesse degli investitori per la moneta virtuale, e per le criptovalute in generale. Ma dal punto di vista fiscale, quale trattamento spetta alla famosa criptovaluta? Occhio ai controlli dell’Agenzia delle Entrate e alla dichiarazione dei redditi.

LA TASSAZIONE DEL BITCOIN


Il Bitcoin è considerato dal Fisco come una normale valuta internazionale, poco importa che sia “virtuale”. Di conseguenza è soggetto alla consueta tassazione riservata alle rendite finanziarie, con le plusvalenze che sono decurtate del 26 per cento di capital gain. Il Bitcoin non è però sempre tracciabile e, quindi, applicare la tassazione non è un processo che avviene in automatico. Si tratta, infatti, di uno strumento finanziario nuovo e non tracciabile con i soliti sistemi fiscali poiché viene scambiato tramite blockchain, più difficilmente verificabile dal Fisco.

DIFFICILMENTE TRACCIABILE


I controlli del Fisco sono molto complicati se il Bitcoin non viene scambiato attraverso una banca tradizionale. La maggior parte delle transazioni, infatti, avviene attraverso piattaforme di scambio, come Coinbase o Kraken, ma anche alcune nuove banche fintech, per esempio Revolut, consentono di acquistare critpomonete. Se gli scambi sono gestiti dalla banca, allora in caso di plusvalenze sarà lo stesso istituto di credito ad applicare il capital gain, pari al 26%, agendo da sostituto di imposta. Diversamente, se gli scambi avvengono al di fuori del canale bancario, come accade nella maggioranza dei casi, allora è difficile tenerne traccia.

DEVONO ESSERE DICHIARATI AL FISCO?


I Bitcoin devono essere dichiarati al Fisco? Al momento manca una normativa specifica ma è bene sapere che andrebbero dichiarati. Almeno secondo una recente sentenza del Tar del Lazio, la numero 1077 del 27 gennaio 2020, che considera la criptovaluta alla stregua di qualsiasi altro investimento di tipo finanziario. La legge italiana considera gli investimenti in Bitcoin come redditi finanziari prodotti all’estero e li considera investimenti al pari delle altre valute straniere. L’Agenzia delle Entrate, già nel 2018 con un parere a fronte dell’interpello n. 956-39/2018, aveva affrontato due questioni rilevanti: l’applicabilità degli obblighi imposti dalla normativa sul monitoraggio fiscale dei capitali e gli obblighi legati alle plusvalenze realizzate tramite valute digitali.

L’OBBLIGO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI


L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’obbligo di compilazione del quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche, nella dichiarazione dei redditi, assimilando le criptovalute, sotto il profilo fiscale, alle valute estere. Dichiarare l’ammontare dei Bitcoin posseduti al Fisco non comporta alcuna spesa. Ma se si comunica il possesso, ovviamente ne consegue che le criptovalute saranno sottoposte alla tassazione ordinaria degli strumenti finanziari, con aliquota al 26%.

IL CONTROVALORE DEL PORTAFOGLIO


Bisogna però fare una distinzione. Mentre le plusvalenze incassate a seguito di “cessione a termine” sono tassate indipendentemente dagli importi interessati (è il caso, ad esempio, dei contratti derivati che attribuiscono il diritto od obbligo di cedere o acquistare, ad una data prestabilita, moneta digitale), quelle derivanti da “cessioni a pronti” sono imponibili soltanto qualora la valuta scambiata provenga da portafogli elettronici la cui giacenza media, espressa in euro, superi un controvalore di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, secondo l’articolo 67, comma 1-ter, Tuir. La tassa sulle eventuali plusvalenze (26%) sarà applicata soltanto nel momento in cui verrà disposta la vendita.

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