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Fisco e Smart working: i rimborsi per il lavoro agile sono esentasse. Ecco perché

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello sul rimborso spese per i lavoratori dipendenti in smart working, stabilendo quali sono i criteri da rispettare affinché le somme non siano imponibili fiscalmente

6 Maggio 2021 14:30

financialounge -  fisco lavoro rimborso spese smart working tasse
Nell’ultimo anno le aziende hanno fatto ricorso in larga parte allo smart working, per fronteggiare l’emergenza sanitaria garantendo la continuità produttiva. I lavoratori a casa, però, devono sostenere più spese per corrente e riscaldamento. Aumenta il numero delle aziende che riconosce ai dipendenti un bonus che può essere non imponibile fiscalmente, a patto che siano rispettate alcune condizioni. Scopriamo quali.

RIMBORSO E TASSAZIONE


Pro e contro. Il lavoro agile offre molti vantaggi, come quello di avere più tempo da dedicare alla famiglia o di sprecare meno ore per raggiungere il posto di lavoro, ma comporta anche dei costi extra. Proprio per questo motivo, un’azienda ha deciso di rimborsare con 50 centesimi di euro al giorno i dipendenti che lavorano da casa. Un piccolo contributo per far fronte al consumo di energia elettrica e di gas per il riscaldamento invernale, senza considerare però le spese di vitto, climatizzazione estiva, i costi per la rete internet e altri costi fissi.

IL TRATTAMENTO FISCALE


Questi rimborsi, inseriti in busta paga, possono essere esclusi dalla tassazione sul reddito di lavoro dipendente? Partiamo dall’analizzare il decreto n. 917/1986 del Presidente della Repubblica (TUIR) che stabilisce che “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” costituiscono reddito da lavoro dipendente.

IL PRINCIPIO DI OMNICOMPRENSIVITÀ DEL REDDITO


Si tratta del “principio di omnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante”, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti “costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente”. Tradotto, significa che tutte le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente, anche sotto forma di rimborsi, concorrono a formare il reddito.

I RIMBORSI ESCLUSI


I rimborsi spese per lo smart working dei propri dipendenti non sono imponibili, purché definiti con criteri oggettivi e accertabili. A chiarirlo è l’Agenza delle Entrate nella risposta all’interpello 314/2021 del 29 aprile 2021. La risposta all’azienda è arrivata dopo che la società ha sottoposto la questione all’Agenzia, a seguito di un accordo di secondo livello con relativo regolamento da adottare per regolare lo smart working dei dipendenti. La società ha quindi chiesto all’Agenzia se i rimborsi, nello specifico 50 centesimi di euro al giorno, si potessero considerare esentasse, ossia esenti della tassazione Irpef.

IL PARERE POSITIVO DELL’AGENZIA


L’Agenzia delle Entrate fornisce un parere favorevole sulla non imponibilità a carico del dipendente, facendo riferimento alla normativa in tema di rimborsi spese, nello specifico l’art. 51 comma 1 del TUIR di cui abbiamo scritto sopra, che prevede in linea generale l’imponibilità di tutte le somme corrisposte al lavoratore anche come rimborso spese, per il principio della omnicomprensività della retribuzione. Possono però essere esclusi dalla tassazione, come specificato dalla circolare n. 326 1997, “i rimborsi di spese non sostenute per produrre reddito ma anticipate dal dipendente per il datore di lavoro nel suo esclusivo interesse”.

ELEMENTI OGGETTIVI DA DOCUMENTARE


Facciamo un esempio, prendendo le linee guida dalla risoluzione n. 178 203 che aveva chiarito, come gli indennizzi per reintegrazione patrimoniale non rientrassero nella base imponibile. Stesso trattamento anche per le spese per i collegamenti telefonici necessari per la prestazione lavorativa. Con la risoluzione n. 74 2017, l’Agenzia ha aggiunto un altro elemento da considerare per la valutazione delle spese rimborsate, affermando che “per la determinazione dell’importo della spesa vanno considerati elementi oggettivi documentalmente accertabili”.

RIMBORSI PER SMART WORKING ESENTI


Da questo presupposto, l’Agenzia concorda con la società contribuente affermando la non imponibilità dei rimborsi riconosciuti per lo smart working. In passato, però, la stessa Agenzia aveva espresso un parere opposto – con l’interpello 956-632/2021 -, ritenendo i rimborsi spese tassabili ai fini Irpef come reddito da lavoro dipendente. Il motivo è legato alla scarsa precisione dei criteri di calcolo del rimborso che, quindi, per essere considerato esentasse, deve essere stabilito con criteri analitici e documentabili. Oltre che dimostrare che i dipendenti in smart working affrontino consumi e spese nell’interesse esclusivo del datore di lavoro. In questo caso, quindi, le somme riconosciute come rimborso non saranno imponibili.

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