Agenzia delle Entrate

Fisco, come funziona il rimborso delle spese di connessione internet

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fisale delle somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendete in modalità lavoro agile

26 Maggio 2021 15:22

financialounge -  Agenzia delle Entrate fisco Ires smart working tasse
In tempi di pandemia tutti ci siamo abituati allo smart working. Con ogni probabilità verrà prolungato fino al 31 dicembre 2021 anche per i lavoratori delle aziende private. La proposta, infatti, è uno degli emendamenti al decreto legge 52, quello Riaperture, ora all’esame della Camera. Ma come funzionano i rimborsi per le spese che un lavoratore è costretto a sostenere, lavorando la casa? La risposta arriva dall’Agenzia delle Entrate.

RIMBORSO E DEDUCIBILITÀ


Il dubbio riguarda le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente che lavora in modalità agile. Con la risposta all’interpello numero 371 del 24 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate toglie ogni dubbio circa il trattamento fiscale da applicare. Viene ribadito che solo alle cifre rimborsate al lavoratore sulla base di parametri certi e documentati non si applica l’Irpef. Il rimborso totale del costo di internet per il lavoratore e la somma è deducibile ai fini Ires per il datore di lavoro.

IL QUESITO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE


Lo spunto per capire come trattare fiscalmente i rimborsi arriva da un caso pratico. Una società vuole avviare un programma di smart working per i dipendenti, garantendo loro il rimborso del costo da sostenere per avere la connessione internet. Per capire, senza incorrere in errori, come trattare dal punto di vista fiscale questi rimborsi, si rivolge all’Agenzia delle Entrate. Il rimborso in questione rientra nelle voci che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente? È deducibile ai fini Ires?

LA RISPOSTA


Per quanto riguarda il primo punto, l’Agenzia delle Entrate ribadisce una posizione già illustrata più volte negli ultimi mesi: solo quando il rimborso del costo sostenuto dal lavoratore in relazione alle attività di smart working è supportato da elementi oggettivi e documentati può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Diversamente, se le cifre non vengono calcolate tenendo conto di specifici fattori, allora sono fiscalmente rilevanti, in linea con quanto stabilito dal principio di onnicomprensività dell’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi.

IL RIMBORSO DEL COSTO INTERNET DEDUCIBILE AI FINI IRES


Sul fronte deducibilità Ires, l’Agenzia delle Entrate ha dato parere favorevole. Il riferimento normativo resta l’articolo 95 del TIUR che stabilisce che “le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1”. E nella fattispecie rientra anche il rimborso per il costo della connessione internet utile allo smart working.

OBBLIGO IMPLICITO


La connessione dati internet rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita e quindi le somme possono essere considerate deducibili in qualità di “spese per prestazioni lavoro”. Una specifica da tenere a mente per i prossimi mesi, in cui lo smart working sarà ancora la modalità prediletta per la maggior parte dei lavoratori, privati e pubblici, probabilmente anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissato il 31 luglio prossimo.

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