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Lavoro e ferie: ecco come e quando si rischia di perderle

Quelle non godute si possono usare entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, tranne in caso di rifiuto consapevole del lavoratore

21 Giugno 2021 13:30

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Cosa succede se, al termine di un anno di lavoro, non avete consumato il periodo di ferie previste da contratto? Le avete perse? Vi verranno pagate? La prima rassicurazione che vi diamo è che no, non le avete perse, sono ancora a vostra disposizione nonostante abbiate scelto di non goderne entro l’anno di maturazione. In questo articolo vi spiegheremo cosa prevede la legge in materia di ferie non godute, quando sia possibile monetizzarle e in che modo.

LE FERIE SONO UN DIRITTO DI TUTTI I LAVORATORI


Partiamo dall’inizio. La Corte di Cassazione stabilisce che le ferie siano un diritto irrinunciabile di tutti i lavoratori e le lavoratrici e che ognuno di loro abbia diritto a quattro settimane di riposo dall’attività lavorativa, tenendo conto del contratto individuale e del CCNL applicato. I testi chiave che sanciscono il diritto alle ferie sono l’art. 2109 del Codice Civile, il D. Lgs. N.66/2003 e il D. Lgs. 213/2004.

COME CONSUMARE LE 4 SETTIMANE DI FERIE


Normalmente, delle quattro settimane spettanti di diritto al lavoratore dipendente, due dovrebbero essere consumate entro l’anno in cui sono state maturate, con la possibilità di utilizzare le restanti entro i 18 mesi successivi al termine dello stesso anno. Questo a eccezione dei dipendenti in cassa integrazione per i quali la regola cambia, come vedremo più avanti.

I CONTRIBUTI PER LE FERIE NON GODUTE


Se il lavoratore dipendente non utilizza le ferie entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di lavoro queste non vengono perse, ma rimangono a disposizione della persona. E poiché l’INPS prevede l’assoggettamento a contribuzione del compenso anche per le ferie non godute, il datore di lavoro dovrà versare i contributi previsti.

QUANDO MONETIZZARE LE FERIE NON GODUTE: CONTRATTO IN SCADENZA


Il lavoratore che sceglie di non utilizzare le ferie può monetizzarle solo in alcuni casi. La legge in materia non prevede questa circostanza per incentivare il giusto riposo psico-fisico del dipendente al termine dell’anno di attività svolta, ma ci sono delle eccezioni. Una è quella in cui un contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale stia per scadere: il dipendente può scegliere di non consumare le ferie e di farsele pagare al termine del rapporto di lavoro.

LICENZIAMENTO E DIMISSIONI


In caso di licenziamento o di dimissioni, le ferie possono essere convertite in un’indennità che, essendo parte della retribuzione del lavoratore, viene tassata in termini fiscali e contributivi. Al di fuori dei casi appena esaminati, la legge impedisce ai dipendenti che non abbiano consumato le ferie di ottenerle convertite in compenso finché gli stessi dipendenti continuino a lavorare per quell’azienda o per quel datore di lavoro.

QUANDO SI PERDONO LE FERIE: LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE


Ma quindi le ferie non si perdono mai? La risposta è no e si evince da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, relativa alle cause C-619/16 e C-684/16. Questa stabilisce che “un lavoratore non può perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non ha chiesto ferie. Se, invece, il datore di lavoro dimostra che il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza, si è astenuto dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite, dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, il diritto dell’Unione non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria”.

IL RIFIUTO CONSAPEVOLE DEL LAVORATORE


In sostanza, il lavoratore può perdere il diritto a usufruire delle ferie solo nel caso in cui si sia consapevolmente e deliberatamente rifiutato di goderne. Inoltre, la Corte di Giustizia dell’Ue stabilisce che il dipendente abbia diritto all’indennità anche quando il rapporto di lavoro venga meno per sua stessa decisione.

IL CASO DELLA CASSA INTEGRAZIONE


Prima abbiamo accennato alla condizione di chi si trovi in cassa integrazione. Come funziona con le ferie? A disciplinare questa fattispecie è il Codice Civile all’art. 10 del D. Lgs. 66-2003, insieme alla direttiva CE 88-2003. Quest’ultima, in particolare, prevede la possibilità di rinviare due delle quattro settimane di ferie maturate oltre i 18 mesi successivi alla conclusione dell’anno di maturazione.

LA SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI INPS


Quanto al pagamento dei contributi di previdenza sociale per le ferie non godute, normalmente l’INPS prevede che ciò avvenga entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Tuttavia, lo stesso istituto sospende l’obbligo contributivo delle ferie non godute in casi particolari, tra cui quello della cassa integrazione. In questo caso il termine per l’adempimento dell’obbligo contributivo inizia nuovamente a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’ordinaria attività lavorativa.

I PERMESSI NON GODUTI...


Vediamo infine come funzionano i permessi remunerati riconosciuti al dipendente, i cosiddetti ROL. La normativa vigente prevede che quando questi non siano stati goduti dal lavoratore entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, debbano essere pagati dal datore di lavoro.

...SONO MONETIZZABILI


A differenza delle ferie, dunque, che vengono pagate solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, i permessi non goduti sono monetizzabili. L’entità del compenso dipende dal livello di retribuzione previsto dal contratto con cui il lavoratore è stato assunto.

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