Cosa dicono le norme europee

Finanza sostenibile, ecco i requisiti di trasparenza per i prodotti d’investimento

Gli esperti di Invesco illustrano come il Regolamento SFDR e la tassonomia UE possano creare una definizione chiara e non ambigua di cosa costituisca un’attività green

di Leo Campagna 2 Dicembre 2021 09:45

financialounge -  ETF ESG finanza sostenibile Invesco Regolamento SFDR
Il panorama della finanza sostenibile è destinato ad essere regolamentato, nel breve e nel medio termine, a livello internazionale. In quest’ottica, le società sono chiamate a prepararsi a implementare importanti modifiche nel loro processo di analisi e divulgazione delle informazioni in termini di trasparenza, due diligence e framework di classificazione.

IL REGOLAMENTO SFDR DELL’UNIONE EUROPEA


Tra i recenti importanti interventi normativi si distingue il Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), entrato in vigore nello scorso mese di marzo. In prospettiva il processo di implementazione delle modifiche richiederà tempo e vedrà i responsabili delle politiche dell’Unione Europea sviluppare ulteriormente il framework e la legislazione annessa. “Tra le finalità del regolamento SFDR c’è il contrasto al cosiddetto greenwashing (l’ecologismo di facciata) tramite l’introduzione di requisiti di trasparenza per tutti i partecipanti e i prodotti dei mercati finanziari” ricordano gli esperti di Invesco.

I TRE PILASTRI SUI QUALI SI FONDA IL REGOLAMENTO SFDR


Sono tre i pilastri sui quali si fonda il regolamento SFRD: l’integrazione dei rischi di sostenibilità, il principale impatto avverso e i prodotti sostenibili. “Le aziende devono dichiarare sul proprio sito le modalità per integrare i rischi di sostenibilità nel proprio processo decisionale, e in che misura tali politiche si riflettono nei piani aziendali di remunerazione. Vanno specificati pure i dettagli relativi all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle informative pre‑contrattuali dei propri prodotti” spiegano i manager di Invesco. Nell’ambito invece del pilastro relativo al ‘principale impatto avverso’ le aziende sono tenute a dichiarare se nei propri processi decisionali considerano l’impatto negativo dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità, e quali siano le proprie politiche di due diligence e le pratiche di engagement.

ARTICOLO 8 E ARTICOLO 9


Infine, il delicato capitolo relativo ai prodotti sostenibili. In questo ambito il regolamento SFDR fa una distinzione tra quelli definiti ‘Articolo 8’ (prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali) e quelli definiti ‘Articolo 9’ (che hanno per obiettivo l’investimento sostenibile). “Nel nuovo framework affiora la mancanza di chiarezza e coerenza riguardo a come le società dovrebbero classificare i propri fondi ESG come Articolo 8 o Articolo 9. Questo comporta l’adozione di approcci molto differenti in preparazione alla scadenza per l’implementazione di marzo” puntualizzano i professionisti di Invesco.

IL FRAMEWORK DELLA TASSONOMIA UE


Il regolamento SFDR non è la sola componente chiave dell’approccio dell’Unione alla finanza sostenibile che abbia la finalità di creare una definizione chiara e non ambigua di cosa costituisca un’attività "green". La Commissione Europea si propone infatti di ampliare il framework della tassonomia in modo da delineare una definizione legalmente riconosciuta di attività sostenibili dal punto di vita ambientale.

SEI OBIETTIVI AMBIENTALI


“La tassonomia definisce sei obiettivi ambientali: mitigazione climatica, adattamento climatico, prevenzione dell’inquinamento, risorse idriche e marine, transizione verso un’economia circolare e biodiversità”, fanno sapere gli esperti di Invesco. Che poi aggiungono a quali condizioni una società viene considerata sostenibile dal punto di vista ambientale secondo la tassonomia UE: “Deve soddisfare gli standard internazionali delle aziende sostenibili previsti dai framework OCSE e ONU ed offrire un sostanziale contributo – stabilito da criteri di screening tecnici dettagliati - a uno dei sei obiettivi ambientali e non arrecare danni significativi a nessuno degli altri cinque obiettivi”.

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